SOVRAINDEBITAMENTO : LE PROCEDURE PER GESTIRE LA CRISI

Anche in presenza di ingenti esposizioni debitorie, ritrovare la serenità è possibile. Infatti, sono entrate in vigore lo scorso 25 dicembre 2020 le nuove norme in tema di procedure di sovraindebitamento, che apportano significative modifiche alla Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, denominata anche “Legge salva-suicidi”, che ha introdotto anche in Italia uno strumento per l’esdebitazione dei cosiddetti “insolventi civili”, ovvero consumatori e piccole imprese non fallibili, consentendo loro di pagare i propri debiti secondo le reali possibilità economiche sopraggiunte.

Tra le novità della Legge spiccano l’introduzione del “debito familiare”, ovvero la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, e l’inedita possibilità dell’esdebitazione per il debitore totalmente incapiente. 

La Legge 3/2012 interessa soggetti molto diversi tra loro (dal privato consumatore all’azienda agricola), e all’interno di essa esistono procedure differenti per consumatori e imprese, ovvero:

A.  Piano del Consumatore: può accedere solo il privato. Il Tribunale verifica la solvibilità del debitore e definisce quanto può essere pagato, salvaguardando una somma sufficiente a garantire il sostentamento del debitore e del suo nucleo familiare.

B.  Accordo di composizione della crisi: di norma utilizzato dalle imprese. Semplificando, può essere definito un “piccolo concordato” in cui si propone ai creditori un piano sostenibile che diventerà effettivo se approvato da almeno il 60% dell’ammontare del debito.

C.  Liquidazione del patrimonio: nelle situazioni debitorie più difficili è possibile chiedere al Tribunale di saldare tutta l’esposizione debitoria mediante la Liquidazione del proprio patrimonio (beni immobili e mobili di proprietà del debitore).

La nozione di consumatore

Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, il “consumatore” è definito come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società di persone, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Viene dunque estesa l’applicazione della disciplina del sovraindebitamento anche al socio di una società di persone, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali.

Il requisito della “meritevolezza”

L’ammissione alle procedure resta condizionata ad uno stato di sovraindebitamento incolpevole, tale da escludere una presunta colpa del debitore nella definizione dello stesso, che quindi non abbia generato lo stato di sovraindebitamento per colpa grave, mala fede o frode.

Sempre in tema di meritevolezza la novità di rilievo riguarda il compito affidato al Gestore della Crisi, di indicare nella propria relazione se il creditore-soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, specificando se sia stata posta una particolare e attenta condotta nell’erogazione del credito tale da escludere la possibile formazione dello stato di sovraindebitamento in modo incolpevole.

Il sovraindebitamento familiare

Assume carattere di grande rilevanza la nuova disposizione che prevede il cosiddetto “sovraindebitamento familiare”, e cioè che i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi quando siano conviventi o quando il sovraindebita-mento abbia un’origine comune. Oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto.

Il debitore incapiente

L’aggiornamento della Legge rappresenta una rilevante opportunità per i debitori incapienti rispetto alla massa creditoria: è prevista infatti la facoltà di accesso all’esdebitazione per il debitore, persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai propri creditori alcuna utilità, diretta e indiretta, nemmeno in prospettiva futura. Fermo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti tali da soddisfare i creditori in misura non inferiore al 10%.

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