Il caso riguarda un quesito che spesso mi viene posto dai clienti e riguarda la pubblicazione sui social network di foto di minori da parte della compagna del padre, senza il consenso della madre. Sul punto si è pronunciato il Tribunale di Rieti dopo le pronunce del Tribunale di Roma e di Mantova. La pubblicazione delle immagini ritraenti i minori, in assenza del consenso espresso da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale è illecita, ai sensi degli art. 10 c.c., dell'art. 8 Reg.Ue n. 679/2016, art. 2 quinquies d.lgs. n. 101/2018 nonché della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con l. 176/1991.
Nel caso di specie è stata ordinata alla compagna del padre l'immediata rimozione delle immagini, ritraenti i di lui figli minori, che la stessa aveva pubblicato sui social network, con contestuale condanna ex art. 614-bis c.p.c. al pagamento a favore dei minori di un importo di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione o per ogni successiva pubblicazione non espressamente autorizzata.
Così ha stabilito il Tribunale di Rieti con provvedimento del 7 marzo 2019, in senso conforme Trib. Roma 23.12.2017, Trib. Mantova 19.9.2017, Trib Roma 27.6.2014)
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